[A] Sulla risoluzione promossa dalla stazione appaltante in via amministrativa ex. art. 119 del D.P.R. 554 del 1999, in seguito alla notifica della domanda di arbitrato. [B] Sulle conseguenze per la stazione appaltante che nonostante l’evidenza dei fatti continui ad asserire la piena esecutività del progetto a base di gara senza assumere le necessarie iniziative anche in termini di risoluzione del contratto. [C] L'avvio di una gara aperta alle imprese del settore deve considerarsi come naturale effetto di sostanziali modifiche del progetto
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